Contrariamente a quanto da lui sostenuto, le pretese riconosciute dal primo giudice (corrispondenti alle spese legali sostenute dall’accusatore privato) appaiono infatti sufficientemente dimostrate dalla nota di onorario prodotta dal patrocinatore di ACPR 1 al dibattimento di primo grado (doc. B allegato alla notifica delle pretese civili), nota che è già stata decurtata dell’onorario e delle spese relativi a prestazioni legate al decreto di non luogo a procedere. Questa Corte conferma pertanto la condanna, pronunciata in applicazione dell’art. 122 cpv. 1 CPP, a versare all’accusatore privato l’importo di fr. 3'686.90 a titolo di risarcimento delle spese legali. 10.