100.-. L’importo dell’aliquota (peraltro non oggetto di contestazione) è quello fissato dal primo giudice. 9. Deve, infine, essere respinta la censura dell’appellante tendente al rinvio al foro civile delle pretese dell’accusatore privato (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 11, pag. 11 e pag. 12). Contrariamente a quanto da lui sostenuto, le pretese riconosciute dal primo giudice (corrispondenti alle spese legali sostenute dall’accusatore privato) appaiono infatti sufficientemente dimostrate dalla nota di onorario prodotta dal patrocinatore di ACPR 1 al dibattimento di primo grado (doc.