Tutto ciò considerato, è soltanto per tener conto del lungo tempo trascorso dai fatti e della buona condotta tenuta da allora dall’appellante (che realizza l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e CP), che la pena viene fissata in 10 aliquote giornaliere - sospese condizionalmente, per un periodo di prova di due anni, in forza dell’art. 42 cpv. 1 CP - cui viene associata, in applicazione dei criteri stabiliti in DTF 135 IV 188 consid. 3.3 (cfr., pure, DTF 134 IV 1 consid. 4.5; DTF 134 IV 60 consid. 7.3; STF 6B.152/2007 del 13 maggio 2008 consid. 7.1.1), la multa di fr. 100.-. L’importo dell’aliquota (peraltro non oggetto di contestazione) è quello fissato dal primo giudice. 9.