allegato all’AI 6). Se è vero che questo atteggiamento - che rientra nei diritti dell’imputato - non può portare ad un aggravamento della colpa, esso nemmeno giustifica un’attenuazione della stessa. Neppure all’incensuratezza dell’appellante può essere conferito un particolare valore attenuante (cfr. DTF 136 IV 1 consid. 2.6 secondo cui tale fattore ha, di regola, un effetto neutro nell’ambito della commisurazione della pena). Al contrario, il comportamento assunto dall’appellante dopo i fatti aggrava la sua colpa. Dagli atti emerge, da un lato, che immediatamente dopo i fatti egli “rideva” (cfr. verbale di polizia 22.6.2007, pag. 2) e si comportava come se nulla fosse successo (cfr.