L’appellante ha quindi agito nel deprecabile intento di imporre la sua volontà a colui che - legittimamente (data la pendenza davanti all’Ufficio di conciliazione della procedura di protrazione del contratto di locazione) - vi si opponeva. Nulla - al di là del contesto esasperato in cui si sono svolti i fatti - limitava, del resto, la libertà dell'autore di scegliere se agire come ha fatto o meno. Il comportamento assunto nei confronti della vittima è intollerabile in una società civile, a maggior ragione se si considera il ruolo che in essa riveste l’appellante (direttore di una società immobiliare e di consulenza). Egli doveva - e poteva facilmente - evitare di arrivare alle mani.