A ciò nulla muta che la decisione dell’Ufficio di conciliazione che ha protratto la validità del contratto fino al 30 settembre 2007 sia stata emanata soltanto dopo i fatti e, meglio, il 15 febbraio 2007. L’appellante ha quindi agito nel deprecabile intento di imporre la sua volontà a colui che - legittimamente (data la pendenza davanti all’Ufficio di conciliazione della procedura di protrazione del contratto di locazione) - vi si opponeva. Nulla - al di là del contesto esasperato in cui si sono svolti i fatti - limitava, del resto, la libertà dell'autore di scegliere se agire come ha fatto o meno.