all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione un’istanza tendente ad ottenere una seconda protrazione del contratto e che questa procedura aveva sospeso gli effetti della disdetta (cfr. quanto disposto dall’art. 27 della Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto in vigore al momento dei fatti). A ciò nulla muta che la decisione dell’Ufficio di conciliazione che ha protratto la validità del contratto fino al 30 settembre 2007 sia stata emanata soltanto dopo i fatti e, meglio, il 15 febbraio 2007.