Considerata, infine, l’entità del pregiudizio arrecato alla vittima che, “da fine maggio 2007 fino perlomeno a ottobre 2010”, è stata in cura da uno psichiatra per risolvere le ripercussioni psicologiche dell’aggressione fisica (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 7), il giudice di prime cure ha concluso che “la pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere appare pertanto adeguata” e - in assenza di elementi a sostegno di una prognosi negativa - l’ha sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 7). A fronte di un reddito potenziale di fr.