, ad art. 52, n. 2, pag. 122). e) Già precedentemente all’entrata in vigore della nuova parte generale del Codice penale il legislatore aveva trattato in maniera privilegiata casi lievi o particolarmente lievi di singoli reati (cfr., ad esempio, i disposti degli art. 251 cifra 2 CP, 100 cifra 1 seconda frase LCStr, 19a LStup). La giurisprudenza ha sempre posto requisiti elevati al riconoscimento del caso lieve e rinunciato ad una sanzione soltanto quando una pena, per quanto mite, appare urtante poiché inadeguata alla colpa del reo (DTF 124 IV 184 consid. 3; 124 IV 44 consid. 2a; 117 IV 302 consid. 3b/cc; 114 IV 126 consid. 2c; 106 IV 75 consid.