Anche di fronte a un reato bagatella, l’abbandono del procedimento giustificato dall’esiguità della colpa del reo e delle conseguenze del fatto può essere ordinato soltanto se la fattispecie si distingue qualitativamente in modo sensibile da altre in cui la colpa del reo e le conseguenze del fatto sono di lieve entità. Il comportamento dell’autore deve apparire nel complesso - e, meglio, dal profilo della colpa così come delle conseguenze - trascurabile se paragonato al caso normale di applicazione della medesima norma penale, di modo che l’esigenza punitiva risulti manifestamente inesistente.