135 IV 130 consid. 5.3.2). d) L’intenzione del legislatore nell’adottare la citata norma non era, tuttavia, che si prescindesse da una sanzione in tutti i casi bagatella. L’impunità entra, infatti, in considerazione solo qualora non sussista alcuna esigenza punitiva. Anche di fronte a un reato bagatella, l’abbandono del procedimento giustificato dall’esiguità della colpa del reo e delle conseguenze del fatto può essere ordinato soltanto se la fattispecie si distingue qualitativamente in modo sensibile da altre in cui la colpa del reo e le conseguenze del fatto sono di lieve entità.