Tale disposto trova applicazione quando, sebbene le condizioni di punibilità di un determinato comportamento siano di per sé adempiute, l’interesse a punire è sin dall’inizio assente o viene successivamente meno per ragioni fattuali o giuridiche (DTF 135 IV 130 consid. 5.4). Presupposti per l’archiviazione del procedimento ex art. 52 CP sono l’esiguità della colpa e delle conseguenze del fatto. Tali due condizioni devono essere adempiute cumulativamente (Messaggio, pag. 80; Riklin, Basler Kommentar, StGB I, ad art. 52, n. 14, pag. 989; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., ad art. 52, n. 1, pag. 549; Trechsel/Pauen Borer, op.