Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 34, pag. 41). c) La norma di cui all’art. 52 CP concerne comportamenti relativamente irrilevanti che non meritano la severità e la durezza della pena comminata (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, pag. 80; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Tale disposto trova applicazione quando, sebbene le condizioni di punibilità di un determinato comportamento siano di per sé adempiute, l’interesse a punire è sin dall’inizio assente o viene successivamente meno per ragioni fattuali o giuridiche (DTF 135 IV 130 consid.