Il principio di opportunità deve essere applicato in tutte le fasi del procedimento penale, comprese le procedure di ricorso (Schmid, op. cit., ad art. 8, n. 13, pag. 20; Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 20, pag. 39 e n. 34, pag. 41). Pertanto, anche i tribunali (di prima e di seconda istanza) pronunceranno l’abbandono del procedimento in virtù dell’art. 329 cpv. 4 CPP rispettivamente dell’art. 403 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 CPP (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1037-1038; Bernasconi, op.