, ad intro aux art. 52 à 55, n. 10, pag. 527; Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 34, pag. 41; cfr. pure, in relazione all’art. 53 CP, DTF 135 IV 27 consid. 2.3), l’art. 8 cpv. 4 CPP chiarisce invece che, nei casi di applicazione della norma, il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l’abbandono del procedimento (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 8, n. 13, pag. 20; contra: Riklin, Basler Kommentar, StGB I, ad vor art. 52 ff., n. 27, pag. 977; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 8, n. 6, pag. 89). Il principio di opportunità deve essere applicato in tutte le fasi del procedimento penale, comprese le procedure di ricorso (Schmid, op.