1 CPP sottostanno al principio della verità materiale previsto dall’art. 6 CPP: l’autorità penale competente deve pertanto raccogliere d’ufficio i mezzi di prova necessari per pronunciarsi riguardo all’applicabilità delle norme sulla rinuncia al procedimento penale, ritenuto che può, invece, essere richiesto che l’accusato renda almeno verosimili i motivi di rinuncia al procedimento penale (Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 22, pag. 39). b) Giusta l’art. 52 CP, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità. La norma è di natura imperativa: