a) L’art. 8 cpv. 1 CPP dispone che il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli art. 52-54 CP. Tale norma, di natura imperativa (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1037-1038; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 8, n. 4, pag. 17; Riklin,Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 8, n. 3, pag. 88;