originale. Devono, di conseguenza, essere ridimensionate - conclude l’appellante - le dichiarazioni dello psichiatra che lo ha avuto in cura, nella misura in cui esse si limitano a riportare quanto da lui riferito al medico (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 4, pag. 7). Per l’irrisoria entità del pregiudizio e per l’assenza di reiterazione del reato, da un lato, per la sua incensuratezza e la sua irreprensibile reputazione, dall’altro, AP 1 considera che anche la sua colpa sia di lieve entità (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 7.1.2, pag. 9). 7.1. a) L’art. 8 cpv.