dispositivo n. 1 della sentenza 14 febbraio 2011 della CCRP che rinvia, in particolare, al considerando n. 3 della motivazione; cfr. anche la giurisprudenza secondo cui l’autorità a cui sono rinviati gli atti deve porre a fondamento del nuovo giudizio i considerandi di diritto della sentenza di cassazione, in part. sentenze CCRP 17.2009.47 consid. 1 e 2; 17.2009.51 consid. 1.2, 17.2010.8 consid. 1; STF 6B.161/2009 del 7 maggio 2009 consid. 2.2; DTF 123 IV 1 consid. 1; BJP 3/2009 pag. 82) e che, pertanto, solo questi aspetti possono essere oggetto di una procedura di ricorso (sentenze CCRP 17.2011.86 consid. 8; 17.2009.51 consid.