della pena e la decisione sulle richieste della parte civile. D. Contro tale pronuncia il condannato ha adito il Tribunale federale che, con sentenza 20 giugno 2011, ha dichiarato il gravame inammissibile. E. Con sentenza 13 ottobre 2011, il nuovo giudice della Pretura penale incaricato del caso ha proceduto alla commisurazione della pena, condannando AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (pari a complessivi fr. 300.-), oltre che alla multa di fr. 100.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva sostitutiva di tre giorni) e al pagamento di tasse e spese.