600.-), oltre che alla multa di fr. 450.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di nove giorni) e al pagamento di tasse e spese. La parte civile è stata rinviata al competente foro per le pretese di natura civile. B. Con sentenza 11 ottobre 2010, statuendo sull’opposizione tempestivamente sollevata dall’imputato e dalla parte civile, il giudice della Pretura penale ha prosciolto AP 1 dall’accusa mossa nei suoi confronti, addossando tasse e spese di giustizia allo Stato che è, inoltre, stato condannato a rifondere all’accusato prosciolto fr. 500.- a titolo di ripetibili.