{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-129_2012-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111378&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fbe929b1ad8b8439cc328e7fb1b4a1a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.05.2012 17.2011.129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.05.2012 17.2011.129"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.05.2012 17.2011.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commisurazione della pena in caso di lesioni semplici. 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Egli doveva infatti essere consapevole (tanto più nella sua qualità di direttore di una società immobiliare, oltre che di consulenza) che, sebbene l’unica decisione in essere tra le parti in relazione al contratto di locazione che le univa fosse effettivamente quella datata 4 agosto 2006 della Pretura di __________ con la quale veniva concessa ai coniugi ACPR 1 una prima protrazione del contratto fino al 31 gennaio 2007, gli inquilini avevano inoltrato all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione un’istanza tendente ad ottenere una seconda protrazione del contratto e che questa procedura aveva sospeso gli effetti della disdetta (cfr. quanto disposto dall’art. 27 della Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto in vigore al momento dei fatti). A ciò nulla muta che la decisione dell’Ufficio di conciliazione che ha protratto la validità del contratto fino al 30 settembre 2007 sia stata emanata soltanto dopo i fatti e, meglio, il 15 febbraio 2007. L’appellante ha quindi agito nel deprecabile intento di imporre la sua volontà a colui che - legittimamente (data la pendenza davanti all’Ufficio di conciliazione della procedura di protrazione del contratto di locazione) - vi si opponeva.\nNulla - al di là del contesto esasperato in cui si sono svolti i fatti - limitava, del resto, la libertà dell'autore di scegliere se agire come ha fatto o meno. Il comportamento assunto nei confronti della vittima è intollerabile in una società civile, a maggior ragione se si considera il ruolo che in essa riveste l’appellante (direttore di una società immobiliare e di consulenza). Egli doveva - e poteva facilmente - evitare di arrivare alle mani.\nTutto considerato, la colpa di AP 1 risulta essere di intensità media.\nDagli atti non emergono particolari elementi legati all’autore atti ad attenuare la colpa dell’appellante.\nIn particolare, non può essere considerato, a suo favore, né un ravvedimento né un corretto atteggiamento processuale ritenuto come egli non si sia mai assunto le proprie responsabilità, continuando a negare, ancora in questa sede (e nonostante la questione della colpevolezza non fosse più oggetto della sentenza impugnata), di avere colpito ACPR 1 e ritenuto come egli non abbia mai collaborato con gli inquirenti (si noti che, oltre ad avvalersi della facoltà di non rispondere, si è pure rifiutato di sottoscrivere il verbale reso in polizia; cfr. allegato all’AI 6). Se è vero che questo atteggiamento - che rientra nei diritti dell’imputato - non può portare ad un aggravamento della colpa, esso nemmeno giustifica un’attenuazione della stessa.\nNeppure all’incensuratezza dell’appellante può essere conferito un particolare valore attenuante (cfr. DTF 136 IV 1 consid. 2.6 secondo cui tale fattore ha, di regola, un effetto neutro nell’ambito della commisurazione della pena).\nAl contrario, il comportamento assunto dall’appellante dopo i fatti aggrava la sua colpa. Dagli atti emerge, da un lato, che immediatamente dopo i fatti egli “rideva” (cfr. verbale di polizia 22.6.2007, pag. 2) e si comportava come se nulla fosse successo (cfr. verbale di polizia 21.6.2007, pag. 2; verbale di polizia 22.6.2007, pag. 2; verbale di polizia 27.6.2007, pag. 2) e, dall’altro, che egli il giorno successivo è tornato sul luogo dei fatti a beffarsi della sua vittima (cfr. fotografia allegata all’AI 1).\nTutto ciò considerato, è soltanto per tener conto del lungo tempo trascorso dai fatti e della buona condotta tenuta da allora dall’appellante (che realizza l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e CP), che la pena viene fissata in 10 aliquote giornaliere - sospese condizionalmente, per un periodo di prova di due anni, in forza dell’art. 42 cpv. 1 CP - cui viene associata, in applicazione dei criteri stabiliti in DTF 135 IV 188 consid. 3.3 (cfr., pure, DTF 134 IV 1 consid. 4.5; DTF 134 IV 60 consid. 7.3; STF 6B.152/2007 del 13 maggio 2008 consid. 7.1.1), la multa di fr. 100.-.\nL’importo dell’aliquota (peraltro non oggetto di contestazione) è quello fissato dal primo giudice.\n9. Deve, infine, essere respinta la censura dell’appellante tendente al rinvio al foro civile delle pretese dell’accusatore privato (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 11, pag. 11 e pag. 12).\nContrariamente a quanto da lui sostenuto, le pretese riconosciute dal primo giudice (corrispondenti alle spese legali sostenute dall’accusatore privato) appaiono infatti sufficientemente dimostrate dalla nota di onorario prodotta dal patrocinatore di ACPR 1 al dibattimento di primo grado (doc. B allegato alla notifica delle pretese civili), nota che è già stata decurtata dell’onorario e delle spese relativi a prestazioni legate al decreto di non luogo a procedere.\nQuesta Corte conferma pertanto la condanna, pronunciata in applicazione dell’art. 122 cpv. 1 CPP, a versare all’accusatore privato l’importo di fr. 3'686.90 a titolo di risarcimento delle spese legali.\n10. Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie e le tasse del giudizio di primo grado, sono poste a carico dell’appellante.\nGli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, interamente posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 8, 77, 80, 81, 84, 122 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 cpv. 1 CPP;\n34, 42, 47, 48, 52 e 123 CP;\nnonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;\ndichiara e pronuncia:"}