{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-129_2012-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111378&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fbe929b1ad8b8439cc328e7fb1b4a1a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.05.2012 17.2011.129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.05.2012 17.2011.129"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.05.2012 17.2011.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commisurazione della pena in caso di lesioni semplici. 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Il giudice della Pretura penale ha anzitutto preso atto che l’imputazione contenuta nel decreto di accusa nei confronti di AP 1 è stata ridimensionata dalla scrivente Corte e ha ritenuto che le lesioni di cui l’appellante è, per finire, stato riconosciuto colpevole sono relativamente poco gravi (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 6).\nIn considerazione anche del lungo tempo trascorso dai fatti e dell’“assenza di recidiva dell’accusato” (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 6), il pretore ha ridotto la pena proposta dal sostituto procuratore pubblico (pari a 12 aliquote giornaliere) a 10 aliquote giornaliere, spiegando che il comportamento dell’accusato, il movente all’origine dell’accaduto e la reprensibilità dell’offesa non possono condurre ad un maggiore sconto di pena.\nIl primo giudice ha, infatti, rilevato che a spingere AP 1 ad agire è stata la “volontà di imporre unilateralmente un suo proposito” (ossia ottenere la consegna dell’appartamento di proprietà della società da lui amministrata) a colui che - legittimamente (poiché il contratto di locazione era ancora in essere) - vi si opponeva, sottolineando come l’appellante “poteva e doveva facilmente evitare” di colpire, come ha fatto, la vittima (di trent’anni più anziana di lui) così come “poteva e doveva facilmente evitare” di tenerla per oltre dieci minuti in una condizione che essa ha vissuto come “una seria minaccia per la propria incolumità” (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 7).\nIl pretore ha, pure, evidenziato come l’atteggiamento tenuto da AP 1 dopo i fatti denoti una “totale assenza di scrupoli”, ritenuto come al termine della zuffa egli ridesse e si comportasse come se nulla fosse successo, come il giorno seguente egli si sia ripresentato al cospetto della vittima che - sempre ridendo - ha fotografato e come egli abbia sempre negato ogni suo coinvolgimento nei fatti oggetto del procedimento penale rifiutandosi, di conseguenza, di scusarsi per l’accaduto (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 7).\nConsiderata, infine, l’entità del pregiudizio arrecato alla vittima che, “da fine maggio 2007 fino perlomeno a ottobre 2010”, è stata in cura da uno psichiatra per risolvere le ripercussioni psicologiche dell’aggressione fisica (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 7), il giudice di prime cure ha concluso che “la pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere appare pertanto adeguata” e - in assenza di elementi a sostegno di una prognosi negativa - l’ha sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 7).\nA fronte di un reddito potenziale di fr. 1'250.- mensili, cui è stata applicata una deduzione forfettaria del 20%, l’ammontare della singola aliquota è stato fissato in fr. 30.- (sentenza impugnata, consid. 6.2, pag. 8).\nInfine, facendo uso della facoltà concessa dall’art. 42 cpv. 4 CP, il pretore ha condannato AP 1, in aggiunta alla pena sospesa condizionalmente, al pagamento di una multa di fr. 100.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di tre giorni (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 9).\n8.2. L’appellante ritiene che il primo giudice abbia abusato del suo potere di apprezzamento infliggendogli una pena pecuniaria rispettivamente una multa eccessive (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 2, pag. 6).\nEgli lamenta che, nonostante con sentenza 14 febbraio 2011 questa Corte abbia notevolmente ridimensionato la sua responsabilità e le conseguenze del suo agire, il pretore abbia ridotto la pena pecuniaria e la multa proposte nel decreto di accusa unicamente di due aliquote giornaliere, rispettivamente di fr. 350.- (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 2, pag. 6; punto n. 8, pag. 9-10).\nQuanto al motivo della sua presenza negli uffici della vittima, AP 1 rileva di esservisi recato per ritirare la chiave dell’appartamento che le aveva locato ciò che - a suo dire - egli era legittimato a fare ritenuto che, al momento dei fatti (il 1. febbraio 2007), l’unica decisione in essere riguardo al contratto di locazione era quella della Pretura di __________ (risalente al 2006) secondo cui la riconsegna dell’appartamento doveva avvenire il 31 gennaio 2007 (la decisione con la quale l’Ufficio di conciliazione ha concesso un’ulteriore protrazione del contratto essendo stata resa soltanto dopo i fatti; dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 1.3, pag. 4-5 e punto n. 3, pag. 6-7).\nAP 1 censura, poi, l’accertamento relativo all’atteggiamento da lui assunto dopo i fatti e denotante - secondo il pretore - mancanza di scrupoli (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 5, pag. 8).\nCome visto al consid. 7, l’appellante contesta che il pregiudizio subito dall’accusatore privato possa essere considerato grave (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 1.6, pag. 5; punto n. 4, pag. 7; punto n. 6, pag. 8; punto n. 7.1.1, pag. 8-9) e reputa che anche la propria colpa sia di lieve entità (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 7.1.2, pag. 9)."}