{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-129_2012-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111378&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fbe929b1ad8b8439cc328e7fb1b4a1a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.05.2012 17.2011.129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.05.2012 17.2011.129"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.05.2012 17.2011.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commisurazione della pena in caso di lesioni semplici. 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Il comportamento dell’autore deve apparire nel complesso - e, meglio, dal profilo della colpa così come delle conseguenze - trascurabile se paragonato al caso normale di applicazione della medesima norma penale, di modo che l’esigenza punitiva risulti manifestamente inesistente. L’autorità deve, pertanto, far riferimento, per ciascun reato, alla situazione normale (Riklin, op. cit., ad art. 52, n. 15, pag. 989 e n. 16, pag. 990; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 52, n. 1, pag. 122; Trechsel/Pauen Borer, op. cit., ad art. 52, n. 2, pag. 295; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., ad art. 52, n. 3, pag. 550; cfr. anche Messaggio, pag. 80-81). Per l’applicazione della disposizione resta, dunque, un campo relativamente limitato (Riklin, op. cit., ad art. 52, n. 19, pag. 992; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.3), ad esempio, in caso di furto di un giornale (Riklin, op. cit., ad art. 52, n. 16, pag. 991), di un panino (Jositsch in: SJZ 100/2004, pag. 4, nota n. 17) o di un pacchetto di sigarette oppure ancora in caso di fruizione di una prestazione cinematografica senza biglietto (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 52, n. 2, pag. 122).\ne) Già precedentemente all’entrata in vigore della nuova parte generale del Codice penale il legislatore aveva trattato in maniera privilegiata casi lievi o particolarmente lievi di singoli reati (cfr., ad esempio, i disposti degli art. 251 cifra 2 CP, 100 cifra 1 seconda frase LCStr, 19a LStup).\nLa giurisprudenza ha sempre posto requisiti elevati al riconoscimento del caso lieve e rinunciato ad una sanzione soltanto quando una pena, per quanto mite, appare urtante poiché inadeguata alla colpa del reo (DTF 124 IV 184 consid. 3; 124 IV 44 consid. 2a; 117 IV 302 consid. 3b/cc; 114 IV 126 consid. 2c; 106 IV 75 consid. 2; STF 6S.123/2007 del 23 luglio 2007 consid. 4.3).\nQuesta giurisprudenza può essere considerata come linea guida per l’applicazione dell’art. 52 CP (Pignat, La fixation de la peine avant et après la révision de 2002, in: Droit des sanctions, Kuhn e altri, 2004, pag. 41; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.4).\n7.2. Non occorre spendere molte parole per spiegare che, in concreto, l’applicabilità dell’art. 52 CP non entra in linea di conto.\nA fronte di quanto accertato dalla CARP nella sentenza 14 febbraio 2011 (che, come visto al consid. 6, non è possibile rimettere in discussione in questa sede) e, meglio, che AP 1 ha colpito la vittima “con pugni al volto” provocandole “una ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un ematoma con tumefazione a livello frontale”, non può essere ritenuto che la colpa dell’appellante e le conseguenze del suo agire siano particolarmente lievi rispetto al caso normale di lesioni semplici.\nCiò è tanto più vero se si considerano le sofferenze psicologiche patite a seguito dei fatti oggetto del procedimento penale dalla vittima che, già il 26 marzo 2007, si era presentata al Pronto soccorso dell’Ospedale __________ “lamentando accessi d’ansia, incubi notturni e sudorazioni profuse”, a cui già in quell’occasione era stata diagnosticata una “sindrome post-traumatica” e somministrata una terapia farmacologica (certificato medico dott. __________ 7 settembre 2009, AI 17) e che, per lungo tempo, ha dovuto ricorrere alle cure di uno psichiatra per superare (o almeno elaborare) la paura e l’ansia in cui era costretta a vivere a seguito dell’accaduto. Il dott. __________ - specialista che ha avuto in cura ACPR 1 a partire “da fine maggio 2007” e che, nell’arco di tre anni, lo ha visitato “per circa 15-20 volte” - ha infatti spiegato che il paziente, che si era rivolto a lui dopo avere subito “un trauma derivante da un’aggressione fisica con anche delle ripercussioni sul piano psicologico”, presentava “una sequela di disturbi psicopatologici che verosimilmente possono essere messi in relazione con l’aggressione subita”, tra cui i principali erano il “disturbo del sonno, fobia rispetto ai luoghi dell’aggressione, impressione di avere visto l’accusato nei luoghi dove ha subito l’aggressione, forti stati d’ansia” e per la cui cura ha somministrato al paziente una terapia ansiolitica da assumere inizialmente in modo regolare e, poi, secondo il bisogno (verb. dib. 11.10.2010, pag. 4).\nAl riguardo, è ancora opportuno sottolineare come il dott. __________ abbia affermato - pur rilevando che il suo esame “non è stato di tipo peritale” - che “ci sono gli elementi per dire che (n.d.r.: ACPR 1) ha subito un disturbo post-traumatico da stress”, osservando che il paziente ha vissuto l’aggressione “come una seria minaccia alla propria incolumità” e ha “seriamente pensato di non portare a casa la pelle” (verb. dib. 11.10.2010, pag. 4).\nQuanto alla contestazione dell’appellante in merito alle cause all’origine dello stato di ACPR 1, va detto che il dott. __________ ha chiaramente spiegato che, sebbene “la questione riferita al rapporto di locazione possa certamente avere contribuito ad uno stato di stress”, è stata l’aggressione a produrre “un punto di rottura nel paziente” (verb. dib. 11.10.2010, pag. 4).\nSu questo punto, l’appello deve, pertanto, essere disatteso."}