{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-129_2012-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111378&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fbe929b1ad8b8439cc328e7fb1b4a1a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.05.2012 17.2011.129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.05.2012 17.2011.129"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.05.2012 17.2011.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commisurazione della pena in caso di lesioni semplici. 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Si tratta, cioè - continua l’appellante - di un danno “irrisorio” tant’è che la vittima è rimasta al pronto soccorso soltanto per breve tempo per poi rientrare al proprio domicilio con i mezzi pubblici e recarsi normalmente al lavoro il giorno successivo (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 7.1.1, pag. 8).\nAP 1 contesta poi di essere all’origine dei disturbi psicologici riscontrati nella vittima successivamente ai fatti, sostenendo che, non essendosi lo psichiatra che l’ha avuta in cura espresso circa le cause di tali disturbi, non può essere escluso che esse siano da ricondurre “alla situazione contingente in essere tra le parti e connessa alla disdetta del contratto di locazione” (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 1.6, pag. 5, n. 6, pag. 8 e n. 7.1.1, pag. 9). Ad ogni modo, l’appellante contesta che la valutazione delle conseguenze dei suoi gesti possa avvenire sulla sola base delle dichiarazioni rese da ACPR 1, uomo che ritiene dotato di una personalità a dir poco originale. Devono, di conseguenza, essere ridimensionate - conclude l’appellante - le dichiarazioni dello psichiatra che lo ha avuto in cura, nella misura in cui esse si limitano a riportare quanto da lui riferito al medico (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 4, pag. 7).\nPer l’irrisoria entità del pregiudizio e per l’assenza di reiterazione del reato, da un lato, per la sua incensuratezza e la sua irreprensibile reputazione, dall’altro, AP 1 considera che anche la sua colpa sia di lieve entità (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 7.1.2, pag. 9).\n7.1. a) L’art. 8 cpv. 1 CPP dispone che il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli art. 52-54 CP.\nTale norma, di natura imperativa (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1037-1038; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 8, n. 4, pag. 17; Riklin,Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 8, n. 3, pag. 88; Bernasconi, Commentario CPP,Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 8, n. 18, pag. 38), deve essere applicata d’ufficio (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 8, n. 2, pag. 17; Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 17, pag. 38).\nAnche i motivi di rinuncia al procedimento penale previsti dagli art. 52-54 CP e dall’art. 8 cpv. 1 CPP sottostanno al principio della verità materiale previsto dall’art. 6 CPP: l’autorità penale competente deve pertanto raccogliere d’ufficio i mezzi di prova necessari per pronunciarsi riguardo all’applicabilità delle norme sulla rinuncia al procedimento penale, ritenuto che può, invece, essere richiesto che l’accusato renda almeno verosimili i motivi di rinuncia al procedimento penale (Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 22, pag. 39).\nb) Giusta l’art. 52 CP, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità.\nLa norma è di natura imperativa: se le condizioni sono adempiute, l’autorità competente deve prescindere dal procedimento penale rispettivamente dal rinvio a giudizio (Messaggio, pag. 81; Riklin, Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2007, ad art. 52, n. 20, pag. 992; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Basilea 2008, ad art. 52, n. 6, pag. 550; Trechsel/Pauen Borer, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad vor art. 52, n. 5, pag. 293; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 52, n. 3, pag. 122; Killias/Kurth, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad intro aux art. 52 à 55, n. 9, pag. 527 e ad art. 52, n. 7, pag. 531)."}