{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-129_2012-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111378&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fbe929b1ad8b8439cc328e7fb1b4a1a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.05.2012 17.2011.129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.05.2012 17.2011.129"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.05.2012 17.2011.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commisurazione della pena in caso di lesioni semplici. 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Negata l'applicazione dell'art. 52 CP\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 21 maggio 2012/mi |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretaria: |\nBarbara Maspoli, vicecancelliera |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 21 ottobre 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 13 ottobre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |\n|\nrichiamata la dichiarazione di appello 23 dicembre 2011;\nesaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto: A. Con decreto di accusa 21 settembre 2009 il sostituto procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere, a __________, il 1. febbraio 2007, intenzionalmente colpito con pugni al volto ed al corpo ACPR 1 provocandogli le lesioni di cui ai certificati 19 agosto 2008 del dott. med. dent. __________ e 7 settembre 2009 del dott. med. __________ e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 12 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 600.-), oltre che alla multa di fr. 450.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di nove giorni) e al pagamento di tasse e spese.\nLa parte civile è stata rinviata al competente foro per le pretese di natura civile.\nB. Con sentenza 11 ottobre 2010, statuendo sull’opposizione tempestivamente sollevata dall’imputato e dalla parte civile, il giudice della Pretura penale ha prosciolto AP 1 dall’accusa mossa nei suoi confronti, addossando tasse e spese di giustizia allo Stato che è, inoltre, stato condannato a rifondere all’accusato prosciolto fr. 500.- a titolo di ripetibili.\nC. Statuendo sui ricorsi per cassazione interposti dal sostituto procuratore pubblico e dalla parte civile, con sentenza 14 febbraio 2011, questa Corte (sedente, giusta l’art. 453 CPP, quale Corte di cassazione e di revisione penale) ha riformato il giudizio del primo giudice e ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere, a __________, il 1. febbraio 2007, intenzionalmente colpito ACPR 1 con pugni al volto, provocandogli una ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un ematoma con tumefazione a livello frontale, rinviando gli atti ad un nuovo giudice della Pretura penale per la commisurazione della pena e la decisione sulle richieste della parte civile.\nD. Contro tale pronuncia il condannato ha adito il Tribunale federale che, con sentenza 20 giugno 2011, ha dichiarato il gravame inammissibile.\nE. Con sentenza 13 ottobre 2011, il nuovo giudice della Pretura penale incaricato del caso ha proceduto alla commisurazione della pena, condannando AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (pari a complessivi fr. 300.-), oltre che alla multa di fr. 100.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva sostitutiva di tre giorni) e al pagamento di tasse e spese.\nIl giudice della Pretura penale ha, inoltre, condannato AP 1 a rifondere, a titolo di risarcimento per le spese legali, l’importo di fr. 3'686.90 all’accusatore privato che per le sue ulteriori pretese è stato rinviato al foro civile.\nF. In data 21 ottobre 2011 AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la citata sentenza.\nDopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 23 dicembre 2011, l’appellante ha precisato di impugnare l’intera sentenza, chiedendo il suo proscioglimento e contestando, di conseguenza, la sua condanna alla pena pecuniaria, alla multa, al pagamento di tasse e spese e alla rifusione all’accusatore privato delle spese legali da lui sostenute.\nG. A fronte del consenso delle parti alla procedura scritta (cfr. art. 406 cpv. 2 CPP), in ossequio a quanto disposto dall’art. 406 cpv. 3 CPP, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta dell’appello.\nNella motivazione scritta dell’appello presentata il 13 marzo 2012 AP 1 ha, in via principale, censurato il giudizio di colpevolezza, chiedendo il suo proscioglimento.\nIn via subordinata, egli ha chiesto di essere esentato da ogni pena in applicazione dell’art. 52 CP e che l’accusatore privato sia demandato al foro civile.\nIn via ancor più subordinata, l’appellante ha postulato una riduzione della pena (per la quantificazione della quale si è rimesso al giudizio di questa Corte) nonché il rinvio dell’accusatore privato al foro civile.\nH. Con scritto 16 marzo 2012, il giudice della Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni da fare alla motivazione dell’appello e si è rimesso al giudizio di questa Corte.\nCon osservazioni 2 aprile 2012, il procuratore pubblico ha postulato l’integrale reiezione dell’appello.\nAnche l’accusatore privato, con osservazioni 4 aprile 2012, ha chiesto che l’appello venga respinto, protestando tasse, spese e ripetibili.\nConsiderando\nin diritto: Potere cognitivo della Corte d’appello penale\n1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto\nprocessuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,\nCPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il\nnuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado\nemanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.\nNel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 13 ottobre 2011"}