circostanze di tempo e di luogo indicate nel DA, alla guida del motoveicolo targato , forza è concludere che egli, viaggiando alla velocità non contestata di 68 km/h (dedotti i margini di tolleranza), si è reso colpevole del reato di cui all’art. 90 cifra 1 LCStr. 5. Per quanto attiene alla commisurazione della pena, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 340.- inflitta all’appellante dalla CO 1 e confermata dalla Pretura penale. La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv.