Ritenuto quanto precede non si giustifica di entrare nel merito della censura ricorsuale secondo cui il primo giudice avrebbe violato la presunzione d’innocenza in riferimento all’onere probatorio (dichiarazione d’appello, pag. 10-11). Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, infatti, se il pretore è giunto alla conclusione che l’appellante era, al momento dell’infrazione, alla guida della sua moto non è perché questi non ha saputo fornire la prova della sua estraneità ai fatti, ma piuttosto perché egli, posto di fronte a seri indizi di colpevolezza (la sua qualità di detentore, le circostanze di luogo e di tempo che deponevano per un suo coinvolgimento), non ha saputo fornire