6A.82/2006 consid. 2.2.1). Su questo punto il gravame deve, dunque, essere disatteso. 3. Ritenuto quanto precede non si giustifica di entrare nel merito della censura ricorsuale secondo cui il primo giudice avrebbe violato la presunzione d’innocenza in riferimento all’onere probatorio (dichiarazione d’appello, pag. 10-11).