A torto dunque l’appellante lamenta delle carenze istruttorie da parte dell’autorità. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, è poi in modo sostenibile che il primo giudice ha confortato il suo convincimento secondo cui la versione riferita dall’insorgente era poco plausibile, rilevando come il suo comportamento lasciava adito a dubbi nella misura in cui egli ha immediatamente eliminato il recapito telefonico di B. e non si è nemmeno preoccupato di fare una fotocopia del suo documento d’identità.