(dichiarazione d’appello, pag. 9). Visto quanto precede l’appellante sostiene di essere stato ritenuto autore dell’infrazione in esame nonostante l’assenza di prove certe della sua colpevolezza (dichiarazione d’appello, pag. 10). 2.3.a. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti vengono accertati “a piacimento” o secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni.