Ponendo poi l’accento sulla considerazione del primo giudice secondo cui è strano che un possibile interessato all’acquisto della moto avesse effettuato il giro di prova indossando una borsa a tracolla, l’appellante rileva di non capire perché un tale assunto possa essere considerato a suo sfavore. I motivi per cui B. portasse una tale borsa - spiega - possono essere molteplici (trasporto di oggetti personali, moda, comodità), per cui tale circostanza non può affatto costituire un valido indizio della sua colpevolezza. AP 1 assevera, poi, che nemmeno le circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione depongono per un suo coinvolgimento nei fatti in discussione.