Oltretutto, continua l’appellante, la comunicazione del __________ è “imprecisa e approssimativa”, nella misura in cui nemmeno riporta il nome dell’operatrice competente (dichiarazione d’appello, pag. 7). Continuando nel suo esposto, AP 1 sostiene che nemmeno dal suo comportamento in occasione del prestito è possibile dedurre un indizio della sua colpevolezza. Infatti, spiega, la sua condotta - caratterizzata dalla richiesta di un documento d’identità quale garanzia e dalla restituzione dello stesso a conclusione del giro di prova - è stata del tutto usuale. A suo dire non si vede perché egli avrebbe dovuto fare una fotocopia del documento.