Nel caso di specie - spiega - lui ha invece “subito indicato il nominativo della persona che si trovava alla guida del suo motoveicolo al momento dell’infrazione” (dichiarazione d’appello, pag. 6). Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, continua l’appellante, le sue giustificazioni non erano poi “né vaghe né astratte” e, soprattutto, “erano suscettibili di verifica”.