L’appellante sostiene, innanzitutto, che la giurisprudenza citata dal pretore secondo cui è possibile dedurre dalla qualità di detentore un indizio per la colpevolezza non è applicabile al caso concreto, ritenuto che essa concerne l’apprezzamento del silenzio rispettivamente del rifiuto di rispondere da parte dell’accusato e si riferisce dunque a quei casi in cui questi abusa del proprio diritto di tacere e non fornisce quelle spiegazioni che sarebbe certamente in grado di dare. Nel caso di specie - spiega - lui ha invece “subito indicato il nominativo della persona che si trovava alla guida del suo motoveicolo al momento dell’infrazione” (dichiarazione d’appello, pag. 6).