Fatta questa premessa, il primo giudice ha spiegato che dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di precisare che, nel caso di un’infrazione alle norme della circolazione in cui l’autore rimane sconosciuto, non è contrario alla costituzione riconoscere nella qualità di detentore un indizio per la colpevolezza, indizio che - continua - impone allo stesso detentore di fornire delle spiegazioni. A detta del pretore “qualora egli rimanga silente o non dia chiarimenti sufficientemente plausibili il giudice potrà concludere che era lui il conducente”.