Egli ha però altresì osservato che, dalle stesse immagini, non è possibile stabilire l’identità della persona alla guida del veicolo al momento del reato. Fatta questa premessa, il primo giudice ha spiegato che dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di precisare che, nel caso di un’infrazione alle norme della circolazione in cui l’autore rimane sconosciuto, non è contrario alla costituzione riconoscere nella qualità di detentore un indizio per la colpevolezza, indizio che - continua - impone allo stesso detentore di fornire delle spiegazioni.