Dopo varie vicissitudini (trasmissione dell’istanza alla Pretura penale per competenza, reiezione dell’istanza da parte della Pretura penale, ricorso dell’istante alla CRP che, sulla scorta delle precisazioni giurisprudenziali contenute in STF 1.3.2012 in 6B_816/2011, ha sancito la nullità della decisione pretorile e ha stabilito che l’istanza doveva essere evasa dalla CARP) l’istanza è stata accolta da questa Corte con sentenza 13 giugno 2012 (cfr. sentenza CARP, inc. 17.2011.126).