In calce alla decisione della Pretura penale è stato segnalato che la stessa avrebbe potuto essere impugnata con ricorso in materia penale al Tribunale Federale entro il termine di 30 giorni dalla notificazione. C. In data 28 novembre 2011, il presidente della Corte di diritto penale del TF ha sancito l’inammissibilità del ricorso interposto da AP 1 contro il giudizio pretorile, dopo aver precisato che lo stesso non emanava da un tribunale superiore, né il presidente della Pretura penale aveva statuito quale istanza cantonale unica secondo il CPP, così che la sua decisione non poteva essere impugnata in quella sede (cfr. STF inc. 6B_746/2011).