{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-126_2012-08-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112217&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "44e5e22b53fde7d36b6c5dbb4fe4cda3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.08.2012 17.2011.126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.08.2012 17.2011.126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 30.08.2012 17.2011.126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Se un'infrazione alla LCStr è stata accertata, ma il suo autore non è stato identificato, la qualità di detentore può essere ritenuta un indizio di colpevolezza. Se il detentore rifiuta senza valido motivo di collaborare o fornisce una versione inverosimile, egli potrà essere ritenuto colpevole"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:42:40", "Checksum": "99059088aacd5cc3dbeba56e993d8fe7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 30.08.2012 17.2011.126\nRegesto:\nSe un'infrazione alla LCStr è stata accertata, ma il suo autore non è stato identificato, la qualità di detentore può essere ritenuta un indizio di colpevolezza. Se il detentore rifiuta senza valido motivo di collaborare o fornisce una versione inverosimile, egli potrà essere ritenuto colpevole\n\n\nun certo B. dai 45 ai 50 anni di __________ ” (cfr. verbale del 23 ottobre\n2009, allegato al rapporto di complemento del 5 novembre 2009 della Polizia\ncomunale di __________ , pag. 2), precisando dunque le sue precedenti\ndichiarazioni secondo cui “alla guida della mia moto era (…) B. residente\nnel __________ ” (cfr. lettera 9 ottobre 2009 di AP 1 alla polizia comunale\ndi __________ , allegato al rapporto di complemento del 5 novembre 2009 della\npolizia comunale di __________ ). A torto dunque l’appellante lamenta\ndelle carenze istruttorie da parte dell’autorità.\nContrariamente a quanto sostenuto nel gravame, è poi in modo sostenibile che il\nprimo giudice ha confortato il suo convincimento secondo cui la versione\nriferita dall’insorgente era poco plausibile, rilevando come il suo\ncomportamento lasciava adito a dubbi nella misura in cui egli ha immediatamente\neliminato il recapito telefonico di B. e non si è nemmeno preoccupato di fare\nuna fotocopia del suo documento d’identità. Altrettanto sostenibile è\nl’argomentazione secondo cui è poco verosimile che una persona che affida ad\nuno sconosciuto un proprio veicolo per un giro di prova non faccia una\nfotocopia di un suo documento d’identità o perlomeno non conservi per qualche\ntempo un suo recapito telefonico in modo da poterlo ricontattare in caso di\nnecessità (ad esempio in caso emerga un danno non visibile al momento della\nriconsegna o in caso risulti che sia stata commessa un’infrazione).\nPure sostenibile è la tesi del primo giudice secondo cui contro l’asserita\nvolontà di vendere la moto nell’ottobre del 2009 deponeva la circostanza per\ncui, il 7 ottobre 2011 (ovvero al momento dell’evasione del ricorso da parte\ndel pretore), il motoveicolo era ancora intestato all’appellante. Infatti, al\ndi là delle dichiarazioni di AP 1 secondo cui egli avrebbe affidato la moto ad\nun amico perché fosse messa in vendita sulla piazza di __________ , non occorre\nargomentare per dimostrare che la circostanza secondo cui due anni dopo i fatti\nqui in discussione la moto era ancora invenduta può essere ritenuto un\nargomento che depone contro la versione da lui fornita all’autorità.\nNon giova, infine, all’appellante lamentare la mancata audizione da parte\ndell’autorità del suo collega G. che - a suo dire - avrebbe potuto confermare\nla sua versione dei fatti. Nell’ambito del procedimento contravvenzionale a suo\ncarico, AP 1 aveva, infatti, la possibilità di chiedere al pretore di sentire\nquesta persona come teste (cfr. art. 11 cpv. 2 della vLcontr). Non avendolo\nfatto (cfr. ricorso 25 novembre 2009 di AP 1), egli è mal venuto a dolersi in\nquesta sede della sua mancata audizione.\nVisto quanto precede e pur convenendo con l’appellante che nulla può essere\ndedotto a suo sfavore dalla circostanza secondo cui la persona ritratta sulla\nfoto scattata dall’apparecchio radar indossava un borsa a tracolla, si deve\nritenere che il primo giudice non è trasceso in arbitrio nel concludere per\nl’inattendibilità della versione da lui fornita all’autorità. Tantomeno egli è\ncaduto in arbitrio nel concludere che - vista l’assenza di chiarimenti\nconvincenti - poteva essere dato per assodato che proprio l’appellante era alla\nguida della sua moto al momento dell’infrazione. Si osserva al riguardo che -\ndiversamente da quanto sostenuto dall’appellante - il giudice può convincersi\ndella colpevolezza del detentore non solo nell’ipotesi in cui egli si rifiuti\ndi rispondere alle richieste di chiarimenti dell’autorità, ma anche qualora\negli, posto di fronte a tali richieste, fornisca spiegazioni inverosimili (cfr.\nSTF del 2 novembre 2009, inc. 6B_748/2009 consid. 2.1 che rinvia a STF del 27\ndicembre 2006, inc. 6A.82/2006 consid. 2.2.1).\nSu questo punto il gravame deve, dunque, essere disatteso.\n3. Ritenuto quanto precede non si giustifica di entrare nel merito\ndella censura ricorsuale secondo cui il primo giudice avrebbe violato la\npresunzione d’innocenza in riferimento all’onere probatorio (dichiarazione\nd’appello, pag. 10-11).\nContrariamente a quanto sostenuto nel gravame, infatti, se il pretore è giunto\nalla conclusione che l’appellante era, al momento dell’infrazione, alla guida\ndella sua moto non è perché questi non ha saputo fornire la prova della sua\nestraneità ai fatti, ma piuttosto perché egli, posto di fronte a seri indizi di\ncolpevolezza (la sua qualità di detentore, le circostanze di luogo e di tempo\nche deponevano per un suo coinvolgimento), non ha saputo fornire\ngiustificazioni plausibili.\n4. In diritto l’appellante sostiene che il giudizio impugnato non\npresenta un esame puntuale dei presupposti applicativi del reato di cui\nall’art. 90 cifra 1 LCStr (dichiarazione d’appello, pag. 11).\n4.1. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i\nsegnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I\nsegnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni\ndella polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le\ndemarcazioni.\nGiusta l’art. 32 LCStr il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a\nmotore su tutte le strade. Al riguardo l’art. 4a ONC sancisce che, nelle\nlocalità, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità\nsono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere i 50 km/h.\nGiusta l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della\ncircolazione contenute nella stessa legge o nelle prescrizioni di esecuzione\ndel Consiglio federale è punito con la multa.\n4.2. Ritenuto come sia incontestato che sulla strada in cui era"}