{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-126_2012-08-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112217&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "44e5e22b53fde7d36b6c5dbb4fe4cda3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.08.2012 17.2011.126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.08.2012 17.2011.126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 30.08.2012 17.2011.126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Se un'infrazione alla LCStr è stata accertata, ma il suo autore non è stato identificato, la qualità di detentore può essere ritenuta un indizio di colpevolezza. 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Se il detentore rifiuta senza valido motivo di collaborare o fornisce una versione inverosimile, egli potrà essere ritenuto colpevole\n\n\nconclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato\n(DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57\nconsid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e\nsentenze citate).\nSempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile\nanche se fondato su una violazione del diritto.\nSecondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il\nlegislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e\nandrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come\nmotivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art.\n398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come\nl’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,\ndurante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il\ndiritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti\nall’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione\ndell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29,\npag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,\nBundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,\ninfine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i\nfatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo\nincompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della\nverità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,\nop. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).\n2. Nel\nsuo gravame AP 1 contesta l’accertamento pretorile secondo cui proprio lui -\nnelle circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione - era alla guida del\nmotoveicolo targato .\n2.1. Il presidente della Pretura penale ha innanzitutto rilevato come sia\npossibile, sulla scorta delle immagini contenute nel protocollo radar in atti, “affermare\ncon tranquillità” che l’infrazione in esame è stata commessa con il\nmotoveicolo del ricorrente. Egli ha però altresì osservato che, dalle stesse\nimmagini, non è possibile stabilire l’identità della persona alla guida del\nveicolo al momento del reato.\nFatta questa premessa, il primo giudice ha spiegato che dottrina e\ngiurisprudenza hanno già avuto modo di precisare che, nel caso di un’infrazione\nalle norme della circolazione in cui l’autore rimane sconosciuto, non è\ncontrario alla costituzione riconoscere nella qualità di detentore un indizio\nper la colpevolezza, indizio che - continua - impone allo stesso detentore di\nfornire delle spiegazioni.\nA detta del pretore “qualora egli rimanga\nsilente o non dia chiarimenti sufficientemente plausibili il giudice potrà\nconcludere che era lui il conducente”.\nPonendo, dunque, l’accento sulle spiegazioni fornite da AP 1 nel suo verbale\nd’interrogatorio del 23 ottobre 2009 - secondo cui egli avrebbe dato in prova\nla sua moto “ad un certo sig. B. dai 45 ai 50 anni di __________” - il\npretore ha dapprima rimarcato che le stesse erano “vaghe e non suffragate da\nelementi concreti” e che, in ogni caso, le ricerche del presunto conducente\navevano sortito esito negativo.\nIl pretore ha, poi, rilevato che anche il comportamento che l’insorgente ha\ndichiarato di aver tenuto di fronte ad uno sconosciuto lasciava adito a dubbi\nnella misura in cui egli ha immediatamente eliminato il suo recapito telefonico\nsenza sincerarsi dello stato del motoveicolo e non si è nemmeno preoccupato di\nfare una fotocopia del documento d’identità che B. gli avrebbe lasciato quale\n“cauzione” durante il giro di prova.\nIl primo giudice ha inoltre spiegato come sia pure strano che una persona che\nvuole provare una motocicletta in vista dell’acquisto lo faccia - come risulta\ndalle foto allegate al protocollo radar in atti - “indossando una borsa di\ndiscrete dimensioni a tracolla che certo lo intralcia nelle sue verifiche”.\nContinuando nel suo ragionamento, il pretore ha ancora rilevato come anche le\ncircostanze di luogo e di tempo dell’infrazione - “commessa nelle immediate\nvicinanze della sede d’impiego, su una strada da lui normalmente percorsa, in\nuna giornata lavorativa” - depongono a favore di un coinvolgimento\ndell’appellante così come la circostanza secondo cui il motoveicolo è “tutt’ora\nintestato al ricorrente nonostante l’asserita intenzione di venderlo”.\nIn esito alle suindicate considerazioni, il primo giudice è giunto alla\nconclusione che proprio AP 1 era, al momento del reato, alla guida della sua\nmoto (sentenza impugnata, pag. 3-4).\n2.2. L’appellante sostiene, innanzitutto, che la giurisprudenza citata\ndal pretore secondo cui è possibile dedurre dalla qualità di detentore un\nindizio per la colpevolezza non è applicabile al caso concreto, ritenuto che\nessa concerne l’apprezzamento del silenzio rispettivamente del rifiuto di rispondere\nda parte dell’accusato e si riferisce dunque a quei casi in cui questi abusa\ndel proprio diritto di tacere e non fornisce quelle spiegazioni che sarebbe\ncertamente in grado di dare. Nel caso di specie - spiega - lui ha invece “subito\nindicato il nominativo della persona che si trovava alla guida del suo\nmotoveicolo al momento dell’infrazione” (dichiarazione d’appello, pag. 6).\nContrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, continua l’appellante, le\nsue giustificazioni non erano poi “né vaghe né astratte” e, soprattutto,\n“erano suscettibili di verifica”. Oltre ad indicare il nome, la\nprovincia di residenza e l’età approssimativa del probabile autore\ndell’infrazione egli ha infatti anche spiegato il motivo per cui questa persona\n"}