{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-126_2012-08-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112217&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "44e5e22b53fde7d36b6c5dbb4fe4cda3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.08.2012 17.2011.126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.08.2012 17.2011.126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 30.08.2012 17.2011.126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Se un'infrazione alla LCStr è stata accertata, ma il suo autore non è stato identificato, la qualità di detentore può essere ritenuta un indizio di colpevolezza. 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Se il detentore rifiuta senza valido motivo di collaborare o fornisce una versione inverosimile, egli potrà essere ritenuto colpevole\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 30 agosto 2012/mi |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretario: |\nOrio Filippini, vicecancelliere |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dalla CO 1\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14 dicembre 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 7 ottobre 2011 dalla Pretura penale |\n|\nrichiamata la dichiarazione di appello 15 dicembre 2011;\nesaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto: A. Con risoluzione 20 novembre 2009 la CO 1 ha ritenuto AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per avere, il 2\nottobre 2009, alla guida del motoveicolo targato , circolato nell’abitato di __________\na velocità superante i 50 km/h ivi prescritti (velocità accertata con\napparecchio radar: 73 km/h; velocità punibile dedotti i margini di tolleranza: 68 km/h).\nLa CO 1 ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 340.- oltre che\nal pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 110.-.\nContro detta risoluzione AP 1 ha presentato tempestivo ricorso presso la\nPretura penale.\nB. Con sentenza del 7 ottobre 2011, il presidente della Pretura penale\nha respinto il ricorso di AP 1 confermando la decisione impugnata e ponendo a\nsuo carico la tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.-.\nIn calce alla decisione della Pretura penale è stato segnalato che la stessa\navrebbe potuto essere impugnata con ricorso in materia penale al Tribunale\nFederale entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.\nC. In data 28 novembre 2011, il presidente della Corte di diritto\npenale del TF ha sancito l’inammissibilità del ricorso interposto da AP 1\ncontro il giudizio pretorile, dopo aver precisato che lo stesso non emanava da\nun tribunale superiore, né il presidente della Pretura penale aveva statuito\nquale istanza cantonale unica secondo il CPP, così che la sua decisione non\npoteva essere impugnata in quella sede (cfr. STF inc. 6B_746/2011).\nD. Il 6 dicembre 2011 AP 1 ha così inoltrato presso la scrivente Corte d’appello e revisione penale un’istanza di restituzione del termine ex\nart. 94 CPP per la presentazione dell’appello contro la decisione della Pretura\npenale.\nDopo varie vicissitudini (trasmissione dell’istanza alla Pretura penale per\ncompetenza, reiezione dell’istanza da parte della Pretura penale, ricorso dell’istante\nalla CRP che, sulla scorta delle precisazioni giurisprudenziali contenute in\nSTF 1.3.2012 in 6B_816/2011, ha sancito la nullità della decisione pretorile e\nha stabilito che l’istanza doveva essere evasa dalla CARP) l’istanza è stata\naccolta da questa Corte con sentenza 13 giugno 2012\n(cfr. sentenza CARP, inc. 17.2011.126).\nNella sua dichiarazione d’appello, precauzionalmente inoltrata alla scrivente\nCorte già in data 15 dicembre 2011, AP 1 ha postulato l’annullamento del giudizio pretorile, ha chiesto che gli oneri processuali fossero posti a carico\ndello Stato e ha protestato tasse, spese e ripetibili d’appello.\nNella suddetta dichiarazione, l’appellante ha dettagliatamente esposto le\nargomentazioni a sostegno della sua richiesta.\nE. Con scritti 18 rispettivamente 19 giugno 2012 la Pretura penale e\nla CO 1 hanno comunicato di non avere particolari osservazioni in merito alla\ndichiarazione d’appello presentata da AP 1.\nConsiderando\nin diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la\nprocedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente\ncontravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la\nsentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è\nmanifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono\nessere addotte nuove allegazioni o nuove prove.\nNei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto\nper quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al\ndiritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura\npenale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20,\npag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code\nde procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777;\nSchmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,\nZurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).\nL’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento\nfattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.\nLa formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio\nelaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler\nVianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,\nPraxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un\naccertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce\nmanifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza\nvalida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile\ndi modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto\nponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo\ninsostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag.\n560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149\nconsid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF del 8 agosto 2011, inc.\n6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue"}