Gli oneri processuali del giudizio d’appello, consistenti in fr. 1000.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono posti a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 4'000.- a titolo di ripetibili (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, 409 e 454 CPP 12, 40, 47, 48 lett. d, 49, 51 CP 19 cpv. 1 e 2 LStup nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto.