Esso impone, tuttavia, una congrua riduzione della pena che, tutto ben considerato, questa Corte determina in quasi il 50% fissando la pena detentiva a carico di AP 1 in soli 3 anni e 6 mesi. Altre riduzioni non sono possibili. In particolare, si rileva che l’entità della pena non influisce sulle possibilità dell’appellante di permanere in Svizzera vicino a sua madre, essendo queste ultime già compromesse alla luce della revoca del permesso B (con conseguente ordine di partenza previsto per il 30.11.2010) disposta dalla Sezione della popolazione, __________ con scritto 30.09.2010 per la sopravvenuta decadenza dei motivi di ricongiungimento familiare (AI 86).