Va, qui, di transenna, osservato che la pena base di 6 anni e 6 mesi stabilita dalla prima Corte per il reato di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011 non risulta in linea con la prassi delle Corti ticinesi che, per quanto risulta, riserva pene superiori ai 5 anni a trasportatori di quantitativi di molto superiori a quello in esame e/o a casi in cui gli autori presentano coinvolgimenti più pesanti rispetto a quello avuto da AP 1 oppure, ancora, si sono resi autori colpevoli anche di altri reati (cfr., per esempio, sentenza TPC del 15.12.2003, inc. 72.2003.61; sentenza TPC del 16.03.2007, inc. 72.2006.156, confermata in sentenza CCRP dell’8.06.2007, inc.