17.2002.56, consid. 22 lett. h. nonché in Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, I ed., Basilea 2003, ad art. 48 CP, n. 30, in cui il Tribunale federale ha avuto modo di rinviare una causa all’autorità cantonale per non avere questa considerato che l’imputato aveva agito con dolo meramente eventuale, non diretto). In relazione alle vendite di stupefacente, va considerato che l’appellante ha dimostrato una discreta efficacia delinquenziale nella misura in cui è riuscito, da solo, a spacciare, con più vendite in un periodo relativamente ristretto, tra giugno 2009 e settembre 2010, 340 grammi lordi di cocaina a consumatori nel bellinzonese.