La controprova della marginalità del suo ruolo è data, poi, dall’esiguità, valutata in funzione del quantitativo trasportato, del compenso che gli era stato promesso. Va, poi, ancora considerato, a parziale beneficio dell’appellante, che egli ha agito, in relazione al quantitativo trasportato, con dolo eventuale (STF del 26 aprile 2011, inc. 6B_611/2010, consid. 3.3; STF dell’8 marzo 2010, inc. 6B_238/2009, consid. 5.6; STF del 4 novembre 2003, inc. 6S.233/2003, consid. 4.3, con specifico riferimento al trasporto di droga cfr. STF del 3 novembre 1995, inc. 6S.676/1994 consid. 1 e/cc, citata in CCRP del 6 maggio 2003, inc. 17.2002.56, consid.