dell’atto d’accusa 30/2011. Egli non ha avuto, in relazione a questo trasporto, alcuna funzione organizzativa - nemmeno la più piccola - essendosi limitato a guidare l’autovettura al cui interno gli altri, in sua assenza, avevano nascosto lo stupefacente. Anche per la consegna egli avrebbe unicamente dovuto seguire le istruzioni che i due mandanti avrebbero dovuto dargli al suo arrivo in Svizzera. La controprova della marginalità del suo ruolo è data, poi, dall’esiguità, valutata in funzione del quantitativo trasportato, del compenso che gli era stato promesso.