Al riguardo, infatti, negli atti si legge quanto segue: “ (…) voglio precisare che della possibilità di vendere un kg di droga a credito è stato solo accennato e poi non se n’è più parlato, anche perché io ho subito detto di no” (verbale PP confronto IM 2/AP 1 21.6.2011 pag. 7). Al proposito, è irrilevante la motivazione del rifiuto (cioè, la mancanza di una clientela sufficientemente grande). Quel che conta è che AP 1 non ha mai preso in considerazione la proposta. Va, poi, rilevato, come fattore oggettivo ridimensionante la colpa, il ruolo di puro trasportatore ricoperto da AP 1 nei fatti di cui al punto A.1. dell’atto d’accusa 30/2011.