Si aggiunga, a mero titolo abbondanziale, che lo stato di salute di AP 1, a detta di questa Corte, non comporta nemmeno il riconoscimento di una scemata responsabilità. La giurisprudenza del TF ha infatti stabilito che non giustifica l’ammissione di una limitazione della responsabilità, in assenza di circostanze particolari, né la presenza di turbe da stress post-traumatico (DTF 133 IV 145 consid. 3.5; DTF 132 IV 29 consid. 5.3), né una mera fragilità psichica (DTF 98 IV 124 consid. 11b). 16. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore.